Ma siamo sicuri che siano legali polizze che limitano gli indennizzi a chi sceglie liberamente il riparatore?

Tutti i carrozzieri sanno bene che anche nelle garanzie dirette, e non solo in RC auto, non è legittimo differenziare o ridurre il risarcimento a seconda di chi ripara l’auto. In altre parole le clausole che prevedono franchigie o penali se l’auto viene riparata da un carrozziere non gradito all’assicuratore debitore sono illegittime perché vessatorie. Si tratta infatti di clausole che penalizzano il consumatore creandogli problemi nella libera scelta del proprio riparatore, comportamento illegittimo e in contrasto col Codice del Consumo.

Qualche tempo fa però una sentenza della Cassazione aveva creato qualche interessata confusione perché, secondo ambienti filo assicurativi, la Corte avrebbe ritenuto legittime le polizze di Presto & Bene rendendo lecito quello che lecito non è vale a dire ridurre i risarcimenti nel caso in cui il veicolo non viene riparato dal fiduciario.

In realtà quella sentenza di Cassazione non aveva mai sostenuto questo ma si era limitata, in sostanza, a dire che è lecito prevedere polizze che non prevedono il pagamento in denaro ma il risarcimento attraverso la riparazione.

Altra questione, non affrontata dalla Cassazione , è ritenere legittimo ridurre risarcimenti o indennizzi una volta che il danno si sia verificato per circostanze che nulla hanno a che fare col danno o con l’oggetto della polizza, come appunto lo è la scelta del riparatore da parte del danneggiato

Pochi giorni fa il Tribunale di Torino, in una recente sentenza (leggi qui la sentenza n. 1067 del 7 marzo 2019), é tornato sulla questione Presto & Bene ed ha chiarito, anche alla luce di quella sentenza di Cassazione, che le polizze AP&B non legittimano alcuna riduzione del risarcimento perché sono polizze che non prevedono la riparazione a cura e spese dell’assicuratore, ma sono normali polizze che prevedono erogazioni in denaro.

Il punto più interessante della sentenza di Torino è proprio questo: l’assicuratore può in teoria fare polizze che prevedono non pagamenti ma riparazioni. Deve però, oltre a trovare qualcuno che abbia voglia di comprarle, escludere nella polizza ogni erogazione in denaro, chiarire le modalità con cui le riparazioni vengono svolte e fornire garanzie di qualità della prestazione.

Per il resto dopo quella sentenza della Cassazione nulla è cambiato: lo dimostra anche il Giudice di pace di Aosta che, in vicenda analoga ma non identica (leggi qui la sentenza n. 44 del 25 febbraio 2019 ), ha chiarito e ribadito a Genertel che è vessatorio raddoppiare le franchigie all’assicurato che si rivolge al carrozziere di propria fiducia. Nella sentenza il Giudice di pace ha dato atto di aver valutato anche la già citata decisione della Cassazione ma di averla ritenuta, ovviamente, non attinente al caso poiché ha ribadito che anche nella la polizza Genertel si discute di clausole vessatorie in polizze che prevedono erogazioni in denaro.

E dunque lanciamo l’ennesimo avviso ai “navigati”: non serve fare accordi al ribasso  con le compagnie per far rispettare i diritti dei carrozzieri ma basta pretendere l’applicazione della legge.